Art. 1.
(Finalità).

      1. Le disposizioni della presente legge hanno lo scopo di favorire l'inserimento e il reinserimento delle donne disabili nel mondo del lavoro, attraverso l'adozione di misure, denominate «azioni positive per le donne disabili», che prevedono anche forme di agevolazioni fiscali e contributive per il datore di lavoro, pubblico e privato, al fine di rimuovere gli ostacoli che impediscono una effettiva integrazione lavorativa delle donne disabili.
      2. Le agevolazioni contributive previste dalla presente legge si applicano alle lavoratrici che presentano una riduzione della capacità lavorativa inferiore alla percentuale di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), della legge 12 marzo 1999, n. 68.